Femminicidi, le nuove norme per interrompere la violenza
-Il 7 giugno è stato approvato un DL volto a prevenire gli odiosi reati che vedono le donne come tristi protagoniste di storie di violenza. Una manovra, pensata non solo per dare un senso di continuità ad un impianto normativo che si sta sempre più evolvendo, ma un provvedimento che fondamentalmente tenda sempre più alla prevenzione ed alla celerità degli interventi.
Fra le novità: rafforzare a monte la celerità della tutela, (come ad esempio migliorare l’ammonimento del questore); ampliare la definizione dei reati di violenza domestica a quei reati che avvengono anche in presenza di minorenni; rendere più efficaci gli strumenti volti a prevenire un reato, come delle migliorie al sistema delle misure cautelari; prevedere l’arresto entro 48 ore “la flagranza differita” per l’autore del reato e ,in una fase già avanzata della procedura, offrire sostegno alle donne vittime di violenza riducendo significativamente le tempistiche di tutte le varie fasi processuali. Quindi, in buona sostanza, maggiore efficienza e prevenzione sono gli obiettivi prefissati dal DL.
Ripercorrendo storicamente le fasi che hanno visto via via sempre più consolidarsi i diritti delle donne e la loro tutela, non possono non rammentarsi delle variazioni significative, delle vere e proprie inversioni di tendenza rispetto alla mentalità dell’epoca, avvenute nel 1981, anno in cui, sempre più stimolata da istanze di livellamento sociale, la vecchia impalcatura normativa del Codice Rocco, per certi versi, crollava anche sotto i colpi di scure della giurisprudenza, lasciando così spazio a nuove forme di tutela meno discriminanti.
A partire dall’inizio degli anni ‘80 alcune previsioni legislative, oggi impensabili, sono divenute fortunatamente solo un vecchio brutto ricordo! Basti pensare al “matrimonio riparatore” (che non prevedeva alcuna condanna in caso si perpetrasse una violenza sessuale ); al famoso “delitto d’onore” (che prevedeva una riduzione della pena in caso ci si fosse macchiati dell’omicidio del proprio congiunto per tutelare il proprio onore e la propria dignità scalfita dal tradimento del partner) o ancora , alla considerazione che l’ adulterio dovesse essere punito solo se commesso da una donna (Corte Costituzionale sent.126/1968; 147/1969).
Nel 2006, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, istituiva un numero utile, il 1522 per la tutela delle vittime di violenza e nel 2009 ( Legge 38/2009 ) estendeva poi il medesimo sostegno anche alle vittime di atti persecutori ( art.612 bis c.p.).
Una grande scossa al sistema nazionale è stata data dalla Convenzione di Istambuldell’11 maggio 2011 (ratificata in Italia il 27 settembre del 2012) e dalla Legge 119/2013, in cui si sono espressamente previste stringenti misure sulla violenza di genere: aggravanti contro la violenza sessuale ;l’ampliamento della tutela delle vittime di maltrattamenti in famiglia e violenza domestica, oltre ad essere previsto che, alcune risorse economiche, venissero veicolate opportunamente per finanziare le case rifugio.
Anche attraverso la famosa legge 69/2019 meglio conosciuta con il nome di Codice Rosso si è operato una vero e proprio adattamento a quelle che sono le nuove istanze sociali e che contemplano l’esistenza di una struttura della società sempre più multietnica.; anche con la successiva legge n. 134 del 2021 ( legge delega per la riforma del processo penale), sono stati afforzati degli istituti volti alla tutela delle vittime di reato.
Un vero e proprio processo inarrestabile verso il cambiamento quindi, che vede un severo inasprimento delle pene e la previsione di “nuove dimensioni del reato” volte ad adattarsi al nuovo tessuto sociale ed alle nuove esigenze
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